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| Scusami se non sono celere ma vado e vengo per lavoro, ora parto e starò una settimana in Toscana e non sò se mi porterò il PC. Comunque la convenzione che seguo io è stata ratificata nel 1975, l'Italia l'ha recepita nel 1980 (con una legge) ma è diventata applicabile (con una legge che stabilisse le pene per chi violava le norme, solo nel 1992, ben 17 anni. Tieni presente che io mi occupo di animali in via di estinzione e chissà quanti si sono estinti in 17 anni. Questo per dire quanto a volte gli iter di recepimento delle normative europee (o internazionali) siano lunghi. Il maltrattamento (degli animali) invece non è il mio campo specifico, ma è supportato dal Codice penale inizialmente dall'art. 727 poi con le modifiche introdotte dalla legge 189/04 con l'inserimento degli articoli 544 bis, 544 ter, 544 quater, 544 quinqies, 544 sexies e la sostituzione dell'art. 727 con un nuovo testo -
art 727 -(Abbandono di animali). - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".
Ha anche introdotto il divieto di utilizzare pelli di cani e gatti a fini commerciali (art.2).
Esiste poi la legge 281 del 1991 per il contrasto del randagismo e la tutela delle colonie feline che vieta la soppressione dei cani nei canili e la sperimentazione sui randagi e che potrebbe essere contestata con la direttiva vivisezione.
Alcune regioni hanno normative proprie, la regione Piemonte ha la legge regionale la 34 del 1993 per la tutela degli animali da affezione.
Infine la legge di cui mi occupo io la 150 del 1992 che attua la convenzione di Washington per la tutela degli animali in via di estinzione.
Il taglio di coda, orecchie e corde vocali rientra nelle casiste previste dall'art. 544-ter del codice penale (maltrattamenti).
Tutte queste norme prevedono sanzioni o pene di vario tipo.
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