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richiesta info normativa italiana su cani

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Frank&Berto
view post Posted on 4/6/2010, 18:14




Ciao,
qualcuno mi sa dire quali sono le regole a cui attenersi come proprietario di un cane , e in cosa differisce la normativa sui cani pericolosi rispetto a quella per i cani " normali " ?

grazie
 
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jolies chouettes
view post Posted on 5/6/2010, 11:51




Oltre alle norme di buona educazione, che a mio avviso sono sempre la base del vivere civile, dovremmo attenerci a quanto ogni Regione ha legiferato in merito alla detenzione di animali da affezione.
Nell'area DOCUMENTI E PRATICHE ~ LEGGI E REGOLAMENTI troverai un'ampia panoramica per regione...
qui di seguito c'è il link in merito all'incolumità pubblica: www.enci.it/documenti/ord_martini2009.pdf
 
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Frank&Berto
view post Posted on 5/6/2010, 15:17




Porto spesso Berto a fare lunghe passeggiate in un parco poco a n ord di roma..si chiama parco del Sorbo, e' un grande parco naturale con colline , boschi, torrenti ecc ecc, di moltissimi ettari e spesso mi capita di incontrare gente con grossi cani sciolti, o di incorrere in chi fa una passeggiata a cavallo seguito da maremmano , ovviemente senza guinzaglio.

Secondo voi in un grande parco naturale e' legale andare in giro con cani di grande taglia e a volte aggressivi nei confronti degli altri animali , lasciandoli sciolti ?
 
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Ilaria M
view post Posted on 8/6/2010, 09:35




Bisognerebbe vedere se ci sono delle norme particolari nel parco stesso, prova a vedre chi gestiche il parco ed informarti.
E poi sta sempre al padrone..se avessi un cane grosso e aggressivo ( e anche piccolo e agressivo) non lo lascerei libero se non fossi sicura al 100% di non trovare nessuno!! Non vorrei mai avere dei problemi!!

Ma purtroppo non tutti ragionano cosi'..

Prova ad informarti al parco, e poi magari facci sapere!
 
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wendauz
view post Posted on 8/6/2010, 10:48




domenica in un parco sopra casa mia sono morta dal ridere....
un signore con una cagnetta in calore (la stessa della vecchia pubblicità di infostrada) che girava tranquillo con lei SENZA guinzaglio.
tempo record questa cagnetta è stata montata da un golden anche lui senza guinzaglio e il padrone a farsi la camminata in tutta tranquillità.
Ovviamente il padrone della cagna era incavolato nero ma gli ho fatto notare che era in torto anche lui perchè non può portare una femmina in calore in un posto frequentato da tanti cani e sperare che non succeda nulla.
Il punto è che la gente tiene i cani liberi senza controllarli, come se vada sempre TUTTO bene, ma non è così e purtroppo ci sono passata in passato visto che il mio precedente cane non c'è più.
Se li si lascia liberi bisogna avere mille occhi e sempre un goccino di ansia che non manca mai.
 
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LAURA - ggeneve
view post Posted on 8/6/2010, 11:21




LEGGE MARTINI IN VIGORE E VALE PER TUTTI I CANI:



ORDINA:
Art. 1.
1 Il proprietario di un cane e' sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.


2 Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprieta' ne assume la responsabilita' per il relativo periodo.



3 Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:


a. utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;

b. portare con se' una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumita' di persone o animali o su richiesta delle Autorita' competenti;

c. affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;

d. acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonche' sulle norme in vigore;

e. assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

4. Vengono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani con rilascio di specifica attestazione denominata patentino. Detti percorsi sono organizzati da parte dei comuni congiuntamente con le aziende sanitarie locali, in collaborazione con gli ordini professionali dei medici veterinari, le facolta' di medicina veterinaria, le associazioni veterinarie e le associazioni di protezione degli animali.

5. Il medico veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilita' di percorsi formativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala ai servizi veterinari della ASL la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale, in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumita' pubblica.

6. I comuni in collaborazione con i servizi veterinari, sulla base dell'anagrafe canina regionale decidono, nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumita' pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese riguardanti i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.

7. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con proprio decreto, emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, stabilisce i criteri e le linee guida per la programmazione dei corsi di cui al comma 4


Art. 2.
1. Sono vietati:

a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività ;

b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività ;

c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;

d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:

1) recisione delle corde vocali;

2) taglio delle orecchie;

3) taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dellâ'animale;


e) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d).




2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.



3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544 ter del codice penale.



4. È fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sè strumenti idonei alla raccolta delle stesse

.

Art. 3
1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria", a seguito di morsicatura od aggressione i Servizi Veterinari sono tenuti ad attivare un percorso mirato al'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario.



2. I Servizi Veterinari, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.



3. I Servizi Veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati ai sensi del comma 2.



4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.



Art. 4
1. E' vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell'articolo 3, comma 3:

a) ai delinquenti abituali o per tendenza;

b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;

c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;

d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;

e) ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente.




Art. 5
1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.



2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) b) e all'articolo 2, comma 4 non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.



3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b) non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle Regioni e dai Comuni.



Art. 6
1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle competenti Autorità secondo le disposizioni in vigore.



Art 7
1. La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia per 24 mesi a decorrere dalla predetta pubblicazione.
 
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Ilaria M
view post Posted on 8/6/2010, 11:21




Ecco esatto..bisogna avere sempre mille occhi..e come cavolo si fa a portare una cagna in calore libera in un parco di cani????????????????
mah!

Che è successo al tuo cane? :o:
 
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wendauz
view post Posted on 8/6/2010, 11:29




CITAZIONE (Ilaria M @ 8/6/2010, 12:21)
Ecco esatto..bisogna avere sempre mille occhi..e come cavolo si fa a portare una cagna in calore libera in un parco di cani????????????????
mah!

Che è successo al tuo cane? :o:

ecco appunto! è quello che ho cercato di spiegargli ma non c'è stato modo e maniera. Che poi mi veniva anche da ridere a spiegargli che se l'hanno montata è anche colpa sua.....con il mio bullo sotto i piedi che ora come ora di montarsi qualcuno non ci pensa minimamente.
E sul cane che avevo prima non mi va di parlarne perchè è una ferita che fa ancora troppo male, diciamo solo che i miei avevano il vizio di lasciarlo sempre libero e lui era restio ad ascoltare il loro richiamo, era già "scappato" altre volte (che poi non è che scappava essendo un beagle si perdeva tra gli odori) solo che poi venivo avvisata andavo sul luogo del misfatti tiravo due urli e quello tornava...purtroppo la terza volta non è più tornato indietro in quanto ha avuto una "sorta" di incidente che non auguro a nessuno.
Sono sempre stata mezza paranoica, ogni volta che lo lasciavo libero non lo perdevo un attimo con lo sguardo e se serviva mi arrampicavo per i monti con lui, i miei genitori purtroppo hanno sempre vissuto la cosa con più "leggerezza" e purtroppo è andata male.
Ma ora piano piano andiamo avanti.
 
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morgana_red
view post Posted on 8/6/2010, 12:15




Da addetta ai lavori vi dico che quasi tutti di Comuni sono dotati di una normativa che sanziona chi porta il cane senza guinzaglio ed in alcuni casi anche senza musaruola.
Tuttavia vi faccio notare che in Italia le normative sugli animali sono sempre fatte con finalità praticamente pubblicitarie e quindi poco utili.
Dell'ordinanza che avete riportato vorrei focalizzare la vostra attenzione sull'art. 6
CITAZIONE
Art. 6
1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle competenti Autorità secondo le disposizioni in vigore

Ovvero se le autorità (di norma locali quali comuni, regioni ecc.) non emettono una normativa ad oc con relative sanzioni di fatto questa ordinanza è solo un'enunciazione priva di utilità.
Quindi se un cane libero in un parco morde il vostro, posto che se in circolazione ci sia un'autorità pubblica (Vigile, poliziotto, forestale ecc.) che può accertare il fatto e posto che il comune abbia un regolamento proprio che impone di tenere il cane legato, il trasgressore pagherà una multa di una sessantina di euro e voi dovrete fargli causa civile per i danni subiti.
Un consiglio...... Tenetevi alla larga dai cani liberi che potrebbero essere aggressivi.
 
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Ilaria M
view post Posted on 8/6/2010, 12:56




Mi dispiace tanto Wendy per il tuo beagle...

Accidenti la solita Italia insomma...
Io per fortuna non ho mai trovato cani vermamente aggressivi ( non calcolando quelli piccoli che abbaiano per fare scena e sono di più facile gestione se arrabbiati).
 
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9 replies since 4/6/2010, 18:14   290 views
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