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| Sentenza 12 maggio 1990 PRETURA DI CAMPOBASSO. Sentenza 12/05/1990. PRES. PENSA. REL. PENSA. ATT. CAMPODIANO. CONV. MONACO. COMUNIONE DEI DIRITTI REALI -CONDOMINIO NEGLI EDIFICI -REGOLAMENTO DI CONDOMINIO-LIMITAZIONI DEI DIRITTI DI PROPRIETA’ ESCLUSIVA-DIVIETO DI DETENERE ANIMALI-EFFICACIA-LIMITI CODICE CIVILE - ARTICOLO 1138.Qualora una norma contenuta in un regolamento condominiale vieti la detenzione di animali che possano turbare la quiete o l’igiene della collettività, il semplice possesso di cani o di altri animali non è sufficiente a fare incorrere i condomini in questo divieto, essendo necessario che si accerti effettivamente il pregiudizio causato alla collettività dei condomini sotto il profilo della quiete o dell’igiene.
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