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Sentenza Corte di Cassazione, n.231 del10 aprile 1990

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daniloboule
view post Posted on 14/9/2009, 23:21





TRIBUNALE DI PIACENZA. SEZ. II, 10 Aprile 1990, n.231.

PRES. BELLOCCHIO. EST. RAGO. COPELLI (AVV. METTI) C. CASSI (AVV. PIATTI) E PAGANUZZI (AVV.TI CATTADORI E TASSI). REGOLAMENTO DI CONDOMINIO-CONTRATTUALE-CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA PROPRIETA’-DIVIETO DI DETENERE ANIMALI-EFFICACIA-PROPRIETA’-LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA’ - IMMISSIONI -DETENZIONE DI ANIMALI - CONFIGURABILITA’.

La detenzione di animali in un condominio, essendo la suddetta facoltà una esplicazione del diritto dominicale, può essere vietato solo se il proprietario dell’immobile si sia contrattualmente obbligato a non detenere animali nel proprio appartamento, non potendo un regolamento condominiale di tipo non contrattuale, quand’anche approvato a maggioranza, stabilire limiti (oneri reali e servitù) ai diritti ed ai doveri dei condomini sulla loro proprietà esclusiva, salvo che l’obbligo o il divieto imposto riguardino l’uso, la manutenzione e la eventuale modifica delle parti di proprietà esclusiva, e siano giustificati dalla necessità di tutelare gli interesse generali del condominio, come il decoro architettonico dell’edificio. (Cod. civ., art.832; Cod. civ, art. 1138). La detenzione di un animale può integrare in astratto la fattispecie di cui all’art. 844 cod. civ., in quanto tale norma, interpretata estensivamente, è suscettibile di trovare applicazione in tutte le ipotesi di immissioni che abbiano carattere materiale, mediato o indetto e provochino una situazione di intollerabilità attuale; pertanto, in mancanza di un regolamento condominiale di tipo contrattuale che vieti al singolo condomino di detenere animali nell’immobile di sua esclusiva proprietà, la legittimità di tale detenzione deve essere accertata alla luce dei criteri che presiedono la valutazione della tollerabilità delle immissioni. (Cod. civ., art. 844; Cod. civ., art. 1138).
 
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