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| Codice Penale, art. 672
Ultima modifica : 20 Ottobre 2005 Codice penale art. 672 - Omessa custodia e mal governo di animali
Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele [c.c. 2052] (1), animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, č punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila (2). Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attivitā di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo. Alla stessa pena soggiace: 1. chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumitā pubblica, ovvero li affida a persona inesperta; 2. chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumitā delle persone.
Edited by Bea74 - 18/3/2020, 09:43
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