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Codice Penale - Omessa custodia e mal governo di animali, art.672 del 20/10/2005

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daniloboule
view post Posted on 13/9/2009, 12:48




Codice Penale, art. 672

Ultima modifica : 20 Ottobre 2005
Codice penale art. 672 - Omessa custodia e mal governo di animali

Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele [c.c. 2052] (1), animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, č punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila (2).
Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attivitā di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo.
Alla stessa pena soggiace:
1. chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumitā pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
2. chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumitā delle persone.

Edited by Bea74 - 18/3/2020, 09:43
 
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