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Codice Penale - Uccisione o danneggiamento di animali altrui, art. 638 del 20/10/2005

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daniloboule
view post Posted on 13/9/2009, 12:46




Codice Penale, art. 638

Ultima modifica : 20 Ottobre 2005
Codice penale art. 638 - Uccisione o danneggiamento di animali altrui (1)

Chiunque senza necessità (2) uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila (3).
La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria [c.p. 70, 625, n. 8].
Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti [c.c. 924, 926] e nel momento in cui gli recano danno [c.p. 649].


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(1) Le pene stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta ad una misura di prevenzione (art. 7, L. 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia).

(2) Vedi, però, l'art. 73, R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, in materia venatoria.

(3) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. Al reato previsto in questo comma si applica, ora, la pena pecuniaria della multa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da dieci giorni a tre mesi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 52, comma 2, lettera a), D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. (Tale disposizione si applica a decorrere dal 2 gennaio 2002, ai sensi di quanto disposto dall'art. 65 dello stesso D.Lgs. n. 274 del 2000, come modificato dall'art. 1, D.L. 2 aprile 2001, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 3 maggio 2001, n. 163.) La competenza per il delitto previsto dal presente comma è devoluta al giudice di pace, ai sensi dell'art. 15, L. 24 novembre 1999, n. 468 e dell'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Gazz. Uff. 6 ottobre 2000, n. 234, S.O.). Gli articoli 64 e 65 dello stesso decreto (l'art. 65 è stato così modificato dall'art. 1, D.L. 2 aprile 2001, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 3 maggio 2001, n. 163) hanno così disposto:
Art. 64
Norma transitoria
1. Le norme del presente decreto legislativo si applicano ai procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 4, commi 1 e 2, commessi dopo la sua entrata in vigore.
2. Ferma l'applicabilità dell'articolo 2, comma terzo, del codice penale, nei procedimenti relativi a reati commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si osservano le disposizioni dell'articolo 63, commi 1 e 2; quando si tratta di reati commessi dopo la pubblicazione del presente decreto si osservano anche le disposizioni del titolo I se alla data di entrata in vigore non è ancora avvenuta l'iscrizione della notizia di reato.
Art. 65
Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno 2 gennaio 2002

Edited by Bea74 - 18/3/2020, 09:42
 
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