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Articolo 170, 5° comma del Luglio 2003, legge stato italiano - Trasporto animali

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daniloboule
view post Posted on 13/9/2009, 11:16




Nuove norme, luglio 2003 (patente a punti):

Art. 170, 5° comma -
Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati (animali compresi), che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore".
Ovvero: è necessario trasportare gli animali in appositi contenitori in moto e bici.
Sanzioni previste: pagamento di una somma da € 32,80 a € 131,20.
Punti decurtati dalla patente: 1

Edited by Bea74 - 18/3/2020, 09:40
 
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