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Articolo 169,6° comma del luglio 2003, legge stato italiano - Trasporto animali domestici

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daniloboule
view post Posted on 13/9/2009, 11:14




Luglio 2003, le nuove norme (patente a punti):

Art. 169, 6° comma -
E' vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. E' consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore a uno, purchè custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. Non è quindi necessaria la rete se si trasporta un solo animale domestico.
Violazioni: pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.
Punti decurtati dal bonus: 1 punto

Edited by Bea74 - 18/3/2020, 09:37
 
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